La procedura di adozione di una persona maggiorenne è differente rispetto a quella che è necessaria mettere in pratica per l’adozione di un minore. Per inoltrare la richiesta è necessario presentare al presidente del tribunale del luogo in cui si risiede una domanda in carta semplice. Alcuni tribunali impongono l’assistenza di un avvocato che si occupi della procedura di adozione, a causa della complessità e della delicatezza di tale procedura. Come informa l’Avvocato Anna Sagone che ha sede a Torino, esperta di divorzio, affido, successioni, l’adozione di una persona adulta comporta una serie di diritti sia dell’adottato che dell’adottante. Tra i principali diritti acquisiti dalla persona adottata ci sono:
- il diritto agli alimenti;
- il diritto di successione all’adottante;
I doveri delle persone maggiorenni adottate
Se quelli indicati sono i principali diritti acquisiti da un maggiorenne adottato, i doveri verso la famiglia di origine rimangono. Infatti, in caso di adozione ordinaria di una persona adulta, i diritti e i doveri da parte del soggetto adottato nei confronti della famiglia di origine non cambiano. Tuttavia, la sua adozione da parte di un terzo soggetto, anche single, non produce effetti nei confronti dei parenti ovvero né nei confronti di quelli della persona adottata, né di quelli della persona che adotta.
Ecco da chi può essere adottata una persona maggiorenne
In linea di massima, una persona maggiorenne può essere adottata sia da una coppia sposata che da un soggetto single o non coniugato, a condizione che adottato e adottante abbiano:
- almeno 18 anni di differenza di età (e che l’adottato sia maggiorenne ovviamente);
- l’adottante abbia almeno 35 anni di età;
- l’adottante non abbia discendenti legittimati o legittimi;
In alcuni casi eccezionali il giudice può decidere di derogare a queste regole e autorizzare l’adozione per adottanti che hanno meno 35 anni oppure che abbiano figli minorenni, ma in ogni caso non si può prescindere dalla differenza di età di 18 anni tra adottante e adottando. Queste caratteristiche inducono molte coppie che hanno ricostituito una famiglia dopo le prime nozze, ad adottare il figlio o la figlia del coniuge o della convivente, il miglior regalo di matrimonio che un partner possa fare. Oppure zii e nonni ad adottare nipoti maggiorenni cui affidare il patrimonio immobiliare, i quali potranno poi decidere cosa farne al momento della dichiarazione di successione.
Il consenso necessario dei parenti della persona che adotta e di quella che viene adottata
Per procedere all’adozione di un maggiorenne c’è bisogno del consenso del soggetto che adotta e di quello che viene adottato. Inoltre, serve il consenso del coniuge del soggetto che adotta, come pure quello dei genitori del soggetto o del coniuge che viene adottato. In base all’indirizzo interpretativo che si è stabilito nel corso del tempo, le persone maggiorenni in stato di interdizione giudiziale hanno la possibilità di esprimere il consenso rispetto all’adozione anche attraverso il proprio rappresentante legale. Si tratta, infatti, di un atto personalissimo che non è esplicitamente proibito. Se la moglie del soggetto che vuole adottare non è in grado, a causa di incapacità, di manifestare il proprio dissenso o il proprio consenso in relazione alla decisione del coniuge, tale circostanza non può precludere la pronuncia di adozione da parte del Tribunale.
Gli effetti dell’adozione. I termini per presentare reclamo. Quando l’adozione può essere revocata
Gli effetti dell’adozione decorrono sin dalla data di pronuncia della sentenza. Però il consenso all’adozione come pure l’adozione può essere revocata sia dalla persona che vuole adottare sia dalla persona che vuole essere adottata fino alla definitività della sentenza, vale a dire fino a che non scadono i termini entro i quali si può presentare un eventuale reclamo.
Nel caso in cui il soggetto adottante muoia prima che il decreto sia stato emanato, ma dopo aver prestato il proprio consenso, è possibile comunque procedere e portare a compimento gli atti che occorrono per l’adozione. I suoi eredi, comunque, si possono opporre all’adozione presentando osservazioni e memorie al tribunale. Qualora l’adozione venga ammessa, i suoi effetti decorrono dalla data del decesso dell’adottante.
L’indegnità condizione necessaria per la revoca dell’adozione
In caso di indegnità del soggetto adottato, è possibile revocare l’adozione. In tal caso, è l’adottante a dover inoltrare una richiesta in tal senso al tribunale, che così viene chiamato a esprimersi. Si ha a che fare con una situazione di indegnità se la persona adottata compie, nei confronti dell’adottante o del suo coniuge, un delitto che la legge prevede debba essere punito con almeno 3 anni di carcere o se egli attenta alla vita dell’adottante. In questo secondo caso, se l’adottante muore, può essere richiesta la revoca da coloro a cui finirebbe l’eredità se non ci fosse il soggetto adottato. Attenzione, però, perché la revoca è possibile anche per indegnità dell’adottante: una situazione che si verifica nelle stesse circostanze che abbiamo citato poco sopra. La causa di revoca di un’adozione può essere dunque individuata nei fatti di violenza a cui fa riferimento il codice civile all’articolo 306, ma solo se tali episodi comportano un attentato alla vita del soggetto che ha adottato.
Il mantenimento del cognome dell’adottato e il cognome dell’adottante. Dove si mette
La persona adottata non perde il suo cognome ma prende il cognome della persona che lo adotta e lo antepone al suo.
Qualora sia la coppia di coniugi ad adottare, il cognome scelto è quello del marito fino a prova contraria della Cassazione che non si è ancora pronunciata, alla luce della nuova legge sui cognomi. Se, invece, è una donna sposata ad adottare la persona adottata che non è figlio del marito della donna, prende il cognome di lei. La persona che viene adottata mantiene tutti i doveri e tutti i diritti nei confronti della propria famiglia di origine. Peraltro, l’adozione non determina rapporti civili fra i parenti di chi adotta e la persona che viene adottata e nemmeno tra la famiglia della persona adottata e chi adotta.
L’adottante non acquisisce nessun diritto di successione nei confronti dell’adottato. Al contrario, le norme del diritto civile disciplinano i diritti di successione della persona adottata nei confronti dell’adottante. Ecco perché, spesso, l’adozione di maggiorenne è un istituto utilizzato per la gestione futura dei rapporti patrimoniali successori.