Aggiornamento del RSPP Datore di Lavoro

Aggiornamento RSPP Datore di LavoroCome tutte le figure che partecipano alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche il RSPP Datore di Lavoro è tenuto alla frequentazione di corsi di aggiornamento che gli consentono di continuare a ricoprire tale incarico. Secondo la moderna concezione della life long learning. Ma chi è il RSPP Datore di Lavoro?

Il R.S.P.P.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo l’accezione contenuta nel D.Lgs. 81, è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Lo stesso decreto, però, concede la possibilità al Datore di Lavoro di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi; ricoprendo, se lo desidera, anche il ruolo di R.S.P.P..

La norma prevede, però, delle eccezioni in cui questo non è possibile e specifica di quali casi si tratta.

Inoltre, svolgere tale funzione richiede la frequentazione di appositi corsi di formazione da parte del Datore di Lavoro. Corsi che sono assolutamente vincolanti, in quanto la loro assenza pregiudica, inesorabilmente, la facoltà di ricoprire il ruolo stesso.

Inoltre, periodicamente, il Datore di Lavoro è anche tenuto alla frequentazione di specifici corsi di aggiornamento.

Aggiornamento del RSPP Datore di Lavoro: la normativa vigente

L’ aggiornamento del RSPP datore di lavoro avviene seguendo i dettami di precise norme e, più specificatamente, dell’ Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016 (pubblicato in G.U. del 19 agosto 2016, n. 193) e dell’ Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 (pubblicato in G.U. del’11 gennaio 2012, n. 8).

Il corso di aggiornamento del RSPP Datore di Lavoro

In base a quanto previsto dall’attuale normativa l’aggiornamento ha una periodicità quinquennale, a decorrere dalla data di pubblicazione del suddetto Accordo. Poiché per frequentare il corso di formazione il Datore di Lavoro aveva già individuato la categoria di rischio a cui appartiene la sua azienda, al momento di iscriversi al corso di aggiornamento non dovrà far altro che richiedere un corso adeguato a tale tipologia.

Come per la formazione, anche per l’aggiornamento ci sono le tre categorie di rischio (basso, medio e alto) a dettare la durata del corso. Il suo sviluppo avverrà secondo lo schema sottostante:

  1. RISCHIO BASSO: 6 ore di corso
  2. RISCHIO MEDIO: 10 ore di corso
  3. RISCHIO ALTO: 14 ore di corso

 

Un’importante novità è stata sancita all’interno dell’Accordo Stato – Regioni del luglio scorso, il quale ha precisato che un datore di lavoro la cui attività risulti a rischio medio/alto può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell’attività dei propri lavoratori. Naturalmente, la cosa vale anche in senso contrario, nel caso in cui l’attività sia a rischio basso, ma i lavoratori svolgano attività a rischio medio/alto.

Il numero massimo dei discenti che possono essere presenti in aula è fissato in 35 unità, anche se è prevista la possibilità di ricorrere all’E-learning.  Anche la partecipazione a convegni e seminari viene considerata alla stregua dell’aggiornamento, ma solo fino al 50% del totale del monte ore previsto.

Infine, al contrario di quanto prescrive la norma per il corso di formazione, alla fine del corso di aggiornamento RSPP Datore di Lavoro non è prevista la valutazione finale dell’apprendimento.